PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di «outlet»).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, è definito «outlet»:

          a) uno spaccio aziendale nel quale le imprese industriali utilizzano locali propri adiacenti a quelli di produzione per la vendita diretta di beni di produzione propria;

          b) un esercizio commerciale nel quale un imprenditore vende professionalmente e direttamente al consumatore finale merci del settore non alimentare, identificate da un unico marchio, che sono state prodotte almeno sei mesi prima della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di produzione;

          c) un centro commerciale, avente le caratteristiche di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di cui alle leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, composto dagli esercizi commerciali definiti ai sensi della lettera b) del presente comma, la cui superficie netta di vendita è pari o superiore al 66 per cento della superficie netta di vendita del centro commerciale stesso.

Art. 2.
(Utilizzo della denominazione di «outlet»).

      1. La denominazione di «outlet» può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi e dei centri commerciali individuati ai sensi dell'articolo 1 e nella relativa pubblicità.
      2. Ferma restando la normativa vigente in materia di pubblicità ingannevole, l'imprenditore che usa la denominazione di

 

Pag. 4

«outlet» al di fuori dei casi previsti al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. In caso di violazione grave o di recidiva, il sindaco competente per territorio provvede, con ordinanza, a sospendere l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni.

Art. 3.
(Vincoli commerciali).

      1. È vietato porre in vendita negli outlet merci diverse da quelle identificate dall'unico marchio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
      2. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti le vendite straordinarie, i saldi e le vendite sottocosto previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, che vengono applicate alla generalità degli esercizi commerciali.

Art. 4.
(Disciplina e programmazione degli «outlet»).

      1. Le regioni disciplinano con proprie norme l'insediamento e l'attività degli «outlet» nell'ambito della propria potestà legislativa esclusiva in materia di attività produttive stabilita ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
      2. Qualora le regioni non provvedano ad emanare norme in materia ai sensi di quanto previsto dal comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni regionali vigenti in materia di commercio.